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Unione Europea

L’Antitrust Ue semplifica l’iter di esame delle fusioni

BRUXELLES – La Commissione europea ha adottato oggi un pacchetto per semplificare ulteriormente le procedure di esame delle concentrazioni con l’obiettivo di ridurre del 25% gli obblighi di notifica. Lo annuncia in una nota. Il pacchetto dovrebbe apportare benefici alle imprese e ai consulenti sia in termini di lavoro preparatorio e sia sui costi correlati. Le nuove norme saranno applicabili a partire dal primo settembre. Con il pacchetto della Commissione per snellire l’esame delle fusioni viene semplificata e ampliata la portata del processo di revisione della Commissione delle fusioni non problematiche, con due nuove categorie che saranno considerate ‘casi semplificati’.

Si riduce la quantità di informazioni richieste per la notifica delle operazioni in tutti i casi e si ottimizza la trasmissione dei documenti. Le fusioni saranno ‘casi semplificati’ quando la quota di mercato a monte individuale o combinata delle parti della concentrazione è inferiore al 30% e la loro quota di acquisto combinata è inferiore al 30%, e quando le quote di mercato a monte e a valle individuali o combinate delle parti della concentrazione sono inferiori al 50%, l’indice di concentrazione del mercato è inferiore a 150 e l’impresa con la quota di mercato più piccola è la stessa nei mercati a monte e a valle. La comunicazione concede inoltre alla Commissione la facoltà di trattare alcuni casi con la procedura semplificata anche se non rientrano in nessuna delle categorie predefinite per tale trattamento.

Si prevedono in particolare delle clausole di flessibilità: per le sovrapposizioni orizzontali in cui le quote di mercato combinate delle parti della concentrazione sono pari al 20-25%; per le relazioni verticali in cui le quote di mercato individuali o combinate a monte e a valle delle parti della concentrazione sono pari al 30-35%; per le relazioni verticali in cui le quote di mercato individuali o combinate delle parti della concentrazione non superano il 50% in un mercato e il 10% nell’altro mercato collegato verticalmente; per le imprese comuni con un fatturato e un attivo compresi tra 100 e 150 milioni di euro nello Spazio economico europeo.

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