“Il sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha esercitato attività professionali in veste di critico d’arte, in materie connesse con la carica di governo, come specificate in motivazione, a favore di soggetti pubblici e privati”, in violazione della Legge Frattini sul conflitto di interesse. E’ quanto si legge nel testo del provvedimento dell’Antitrust – anticipato dal Corriere.it -, a seguito del quale Sgarbi ha presentato le dimissioni da sottosegretario.
L’Antitrust precisa che l’elemento della occasionalità delle attività svolte da Sgarbi, evidenziato nelle memorie difensive, è “del tutto incompatibile con la realizzazione e il mantenimento di una stabile organizzazione di persone e mezzi il cui fine unico è quello di organizzare, gestire e realizzare gli interventi del Prof. Sgarbi dietro corrispettivo”. L’Autorità cita in particolare il ruolo nell’organizzazione delle partecipazioni di Sgarbi agli eventi ritenute incompatibili con la carica di governo, delle due società Ars e Hestia, “anche sotto il profilo della gestione dei rapporti patrimoniali” con Sgarbi, ricordando che socio e amministratore unico di Ars è Antonino Ippolito, collaboratore storico di Sgarbi e suo attuale capo segreteria al Ministero, mentre socia e amministratrice unica di Hestia è Sabrina Colle, compagna di Sgarbi.
“Il principio di dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici – si legge ancora nel testo – non può, di fatto, essere svuotato di contenuto mediante una indefinita sommatoria di attività che, anche là dove ritenute singolarmente consentite, nel loro insieme difettino dei requisiti dell’occasionalità e della temporaneità, comportando una rilevante sottrazione di tempo e di risorse intellettuali al perseguimento degli interessi sottesi alla carica di governo”.
“Con riguardo alle attività di offerta al pubblico di prodotti editoriali svolte attraverso il sito Internet www.vittoriosgarbi.it” – infine – l’Antitrust ha disposto “la chiusura del procedimento istruttorio per la sopravvenuta cessazione della situazione di incompatibilità”.
“Si deve rilevare – scrive l’Autorità – che, come dichiarato dalla Parte e verificato dall’Autorità in corso di istruttoria, l’attività di vendita in questione non è più in essere e la relativa sezione del sito risulta essere non più online.
Pertanto, si deve ritenere che la condotta in esame sia cessata”.
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