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Unione Europea

Avvocato generale Corte Ue boccia l’Italia sui servizi web

BRUXELLES – “Uno Stato membro non può imporre obblighi generali ed astratti a un prestatore di servizi online operante nel suo territorio ma stabilito in un altro Stato membro”. È quanto suggerito dall’avvocato generale Maciej Szpunar della Corte di Giustizia Ue in merito alle cause riunite di Airbnb, Google, Amazon e Vacation Rentals per contestare gli obblighi previsti dalla legislazione italiana a prestatori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online, come l’iscrizione a un registro, la trasmissione periodica di una serie di informazioni a un’autorità amministrativa e contributi economici. Lo comunica la stessa Corte.

“La direttiva sul commercio elettronico ostano effettivamente all’applicazione di tali obblighi di carattere generale ed astratto”, nota la Corte di Giustizia. “Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva”, aggiunge la Corte in un comunicato. Ad eccezione di Expedia, che è stabilita negli Stati Uniti e si limita a contestare l’obbligo di fornire informazioni, gli altri prestatori di servizi online, stabiliti nell’Unione Europea, contestano detti obblighi dinanzi ai giudici italiani.

A loro avviso, le misure italiane sono contrarie al regolamento dell’Unione che promuove “equità e trasparenza” per gli utenti commerciali dei servizi d’intermediazione online mentre l’Italia sostiene che la normativa in essere “applica le norme dell’Unione”. Inoltre, le società stabilite nell’Ue ritengono che tali obblighi violino, in particolare, “il principio previsto nella direttiva sul commercio elettronico, secondo cui i servizi della società dell’informazione sono, in linea di principio, soggetti alla legge dello Stato membro di stabilimento del prestatore (nel caso di specie, l’Irlanda o il Lussemburgo)”.

In tale contesto, il giudice italiano ha deciso di sottoporre talune questioni alla Corte di Giustizia. Il rinvio pregiudiziale consente infatti ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, d’interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve però la controversia nazionale: spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

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